Art. 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)¹
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’ articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’ articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.
2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.01 – art. 4 (Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)
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Allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti)
Art. 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)¹
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’ articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’ articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.
2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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