Art. 4 (Decisioni del collegio consultivo tecnico)¹
Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Articolo precedente
Allegato V.2-art. 3 (Costituzione e insediamento del Collegio)
Articolo successivo
Allegato V.2-art. 5 (Decadenze, dimissioni e revoca)
Art. 4 (Decisioni del collegio consultivo tecnico)¹
Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte.
Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato V.2-art. 3 (Costituzione e insediamento del Collegio)
Articolo successivo
Allegato V.2-art. 5 (Decadenze, dimissioni e revoca)
