Art. 1 (Definizioni)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:
a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all’articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 39 (Norme applicabili)
Articolo successivo
Allegato II.15-art. 2 (Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche)
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:
a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all’articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 39 (Norme applicabili)
Articolo successivo
Allegato II.15-art. 2 (Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche)
