Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori)¹
1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’ articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’ articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.7-art. 15 (Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE)
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Allegato I.7-art. 17 (Quadro economico dell’intervento)
Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori)¹
1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’ articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’ articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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