Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 162 (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)¹
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea secondo le modalità di cui all’ articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’ articolo 163.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Articolo precedente
Art. 161 (Pubblicità e avviso periodico indicativo)
Articolo successivo
Art. 163 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 162 (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)¹
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea secondo le modalità di cui all’ articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’ articolo 163.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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