Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 157 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)
1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.
4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
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Art. 156 (Procedura ristretta)
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Art. 157 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando)
1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.
4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
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