Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 6 (Accordi quadro)¹
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l’importo complessivo di cui all’ articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato II.2-bis art. 5 (Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi)
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Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
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Art. 6 (Accordi quadro)¹
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l’importo complessivo di cui all’ articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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