Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 2 (Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale)¹
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’ articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’ articolo 122, comma 5, del codice.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Articolo precedente
Allegato II.2 – bis art. 1 (Ambito di applicazione)
Articolo successivo
Allegato II.2-bis art. 3 (Attivazione delle clausole di revisione prezzi)
Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 2 (Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale)¹
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’ articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’ articolo 122, comma 5, del codice.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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