Art. 8 (Capacità economica e finanziaria)
1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Allegato II.18-art. 7 (Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali)
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Allegato II.18-art. 9 (Lavori utili per la qualificazione)
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1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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